(massima n. 1)
L'aggravante di cui all'art. 577, 1° comma, n. 1, cod. pen., relativa alla "stabile convivenza" si applica indipendentemente dalla qualità del rapporto affettivo tra l'aggressore e la vittima. È sufficiente la condivisione materiale degli spazi abitativi fino al momento del delitto per configurare l'aggravante, anche se la comunanza emotiva e spirituale sia cessata.