(massima n. 1)
La competenza del Giudice di Pace in materia di lesioni personali č esclusa quando i fatti sono stati commessi ai danni del convivente stabile del colpevole. Ai sensi dell'art. 577, comma primo, cod. pen., modificato dalla legge n. 4/2018, tali reati rientrano nella competenza per materia del Tribunale.