Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3168 del 7 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui un obbligo sia privo di termine per l'adempimento, rimane l'interesse della parte creditrice a ottenere l'accertamento di un inadempimento da parte del debitore, anche se successivamente interviene un fatto che rende impossibile l'adempimento, purché il creditore possa ottenere un risarcimento per il danno derivante dal mancato adempimento fino al momento in cui era possibile.

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