(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore che, contro la volontą dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestą genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora.