(massima n. 2)
In tema di esigenze cautelari, nel caso di delitti di violenza domestica o "assistita", il provvedimento con il quale il tribunale del riesame annulla la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per la sola insussistenza delle esigenze cautelari, richiede una motivazione penetrante e persuasiva che non si limiti a neutralizzare, con argomentazioni alternative, il giudizio di attualità e concretezza delle esigenze medesime, ma dia conto, in maniera scrupolosa, dell'effettiva insussistenza dei requisiti a esso sottesi. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice della cautela, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a episodi di violenza commessi dall'imputato ai danni della moglie, aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare anche in ragione del provvedimento con il quale il tribunale civile aveva autorizzato la separazione coniugale e assegnato alla vittima l'abitazione familiare, ritenuto utile a scongiurare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte violente).