(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la configurabilitą dell'aggravante del fatto commesso "in presenza" di persona minore non richiede che le condotte vessatorie siano viste da quest'ultima, essendo sufficiente che siano da essa anche solo percepite. (Fattispecie in cui il minore, che dormiva in un'ambiente dell'abitazione, era svegliato dalle urla della persona offesa, scoppiando a piangere).