(massima n. 1)
Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile indipendentemente dalla vicinanza temporale tra le condotte o da periodi di serenità nella vita familiare. L'abitualità del reato può essere qualificata dalla reiterazione di comportamenti lesivi della dignità della persona offesa, anche se non sistematici, purché volti a limitare la sfera di autodeterminazione. Tuttavia, il giudice di appello deve giustificare la riforma della decisione di primo grado mediante un riesame completo del materiale probatorio e non limitarsi ad una valutazione parziale.