(massima n. 1)
Il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cod. pen. può essere integrato anche nel caso in cui le condotte vessatorie nei confronti del coniuge proseguano dopo la cessazione della convivenza, purché gli effetti civili del matrimonio non siano ancora sciolti. La separazione di fatto o legale tra coniugi non influisce sulla qualificazione del coniuge come "persona della famiglia" ai fini della norma penale.