(massima n. 1)
Affinché sussista l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non è necessario che l'agente abbia agito per infliggere sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo; è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo e con un dolo unitario, anche se con interruzioni e modalità non programmatiche. La consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima è sufficiente per configurare il dolo generico.