(massima n. 1)
Affinché sussista l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non č necessario che l'agente abbia agito per infliggere sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo; č sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontā di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo e con un dolo unitario, anche se con interruzioni e modalitā non programmatiche. La consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attivitā vessatoria idonea a ledere la personalitā della vittima č sufficiente per configurare il dolo generico.