Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1610 del 15 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di contestazione avente ad oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale č assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis cod. pen., e non il concorso formale eterogeneo, quando il fatto storico, valutato in tutti i suoi elementi costitutivi relativi alla condotta omissiva e al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici che vengono in rilievo č il medesimo e non sono individuabili, sul piano naturalistico, elementi ulteriori che possano implicare la necessitā dell'autonoma sussistenza del reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., oltre a quello della omessa prestazione dei mezzi di sussistenza dei figli minori in violazione degli obblighi di assistenza imposti al genitore con il provvedimento del giudice.

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