(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio minore formalmente assunto da un prossimo congiunto dell'obbligato deve ritenersi effettuato da quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva omesso di considerare l'intervenuto accollo, pur temporaneo, dell'obbligazione civile di mantenimento del figlio minore dell'imputato da parte del padre di quest'ultimo, mediante scrittura privata ratificata dal tribunale).