(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., relativo alla mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, presuppone che l'omissione del versamento dell'assegno di mantenimento abbia effettivamente determinato la mancanza di tali mezzi per i beneficiari. La valutazione del giudice deve confrontarsi con le prove documentali e le dichiarazioni pertinenti presentate dalle parti