(massima n. 1)
In caso di risoluzione del contratto per eccessiva onerositā sopravvenuta, la retroattivitā dell'effetto di risoluzione di cui all'art. 1458 c.c. non si estende alle prestazioni giā eseguite, che rimangono acquisite nel patrimonio delle parti contraenti. L'accertamento svolto dal giudice di merito circa la proporzionalitā delle prestazioni eseguite rispetto all'onerositā delle prestazioni corrispettive č insindacabile in sede di legittimitā, salvo il riscontro di vizi di motivazione.