Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10555 del 23 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, pur comportando - per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c. - l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

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