Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10368 del 19 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, sussiste a carico del promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa promessa in vendita, l'obbligo di restituire la cosa stessa e gli eventuali frutti maturati (condictio indebiti ob causam finitam). La retroattivitą della pronuncia di risoluzione comporta l'insorgenza del diritto alla restituzione delle prestazioni gią eseguite per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione della cosa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.