(massima n. 1)
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, sussiste a carico del promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa promessa in vendita, l'obbligo di restituire la cosa stessa e gli eventuali frutti maturati (condictio indebiti ob causam finitam). La retroattivitą della pronuncia di risoluzione comporta l'insorgenza del diritto alla restituzione delle prestazioni gią eseguite per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione della cosa.