(massima n. 1)
La risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento ha efficacia retroattiva e implica per ciascuna delle parti l'obbligo di restituire le prestazioni gią ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito. Pertanto, il promissario acquirente deve restituire il bene e corrispondere i frutti percepiti dall'anticipato godimento, calcolati dal momento della consegna del bene.