Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9480 del 11 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento ha efficacia retroattiva e implica per ciascuna delle parti l'obbligo di restituire le prestazioni gią ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito. Pertanto, il promissario acquirente deve restituire il bene e corrispondere i frutti percepiti dall'anticipato godimento, calcolati dal momento della consegna del bene.

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