Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28148 del 31 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l'accertamento giudiziale deve essere riferito all'ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti fino alla conclusione del processo con il passaggio in giudicato della sentenza, né in senso contrario assume rilievo la natura retroattiva degli effetti della pronuncia di risoluzione ai sensi dell'art. 1458, comma 1 c.c., la quale non vale a proiettare indietro il tempo cui deve essere ancorato il giudizio di accertamento della correlativa fattispecie costitutiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.