(massima n. 1)
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l'accertamento giudiziale deve essere riferito all'ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti fino alla conclusione del processo con il passaggio in giudicato della sentenza, né in senso contrario assume rilievo la natura retroattiva degli effetti della pronuncia di risoluzione ai sensi dell'art. 1458, comma 1 c.c., la quale non vale a proiettare indietro il tempo cui deve essere ancorato il giudizio di accertamento della correlativa fattispecie costitutiva.