Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27359 del 22 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In virtł dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto, anche se espressamente pattuita, produce effetto retroattivo tra le parti. Non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione. Nel caso di alienazione di aree industriali, la revoca della vendita, trascritta prima del sequestro conservativo a favore del creditore esecutante, produce l'effetto retroattivo del trasferimento del bene al Consorzio originariamente venditore.

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