(massima n. 1)
In virtł dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto, anche se espressamente pattuita, produce effetto retroattivo tra le parti. Non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione. Nel caso di alienazione di aree industriali, la revoca della vendita, trascritta prima del sequestro conservativo a favore del creditore esecutante, produce l'effetto retroattivo del trasferimento del bene al Consorzio originariamente venditore.