Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18721 del 9 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione di un contratto, la retroattivitą ex art. 1458 c.c. comporta un obbligo restitutorio e non risarcitorio della parte non colpevole, soggetto al principio nominalistico per le somme di denaro, con il diritto di percepire solo gli interessi legali decorrenti dal giorno in cui il pagamento fu effettuato fino all'effettivo soddisfo.

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