Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13118 del 13 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilitā dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontā dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

(massima n. 2)

In base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come č vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), cosė non č consentito all'attore pretenderla (comma 2); ne consegue che, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle prestazioni dovute dall'attore é giustificata, indipendentemente dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all'accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.

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