(massima n. 2)
In base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come č vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), cosė non č consentito all'attore pretenderla (comma 2); ne consegue che, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle prestazioni dovute dall'attore é giustificata, indipendentemente dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all'accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.