(massima n. 1)
Nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen., il dolo specifico č richiesto per le condotte realizzate con crudeltā, mentre per i comportamenti tenuti senza necessitā č sufficiente il dolo generico, configurabile anche nella forma del dolo eventuale. In caso di condotta omissiva, il soggetto agente risponde se, in ragione della sua posizione di garanzia, omette di attivarsi per impedire l'evento, accettando consapevolmente il rischio del verificarsi delle conseguenze dannose per gli animali.