(massima n. 1)
Per la configurazione del reato di cui all'art. 544-ter cod. pen., č necessario che la condotta commissiva od omissiva sia stata posta in essere con crudeltā o senza necessitā, causando una lesione all'animale. Tali lesioni devono comportare una apprezzabile diminuzione della originaria integritā dell'animale e devono essere una diretta conseguenza della condotta dell'agente. Non basta il generico maltrattamento senza individuare l'inflizione di gravi sofferenze per mera brutalitā o la causazione di lesioni specifiche.