(massima n. 1)
Integra il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. la macellazione di capi di bestiame effettuata, in osservanza alle pratiche prescritte da un precetto religioso, tramite iugulazione non preceduta dallo stordimento dell'animale, in luoghi non aventi le condizioni tecnico-normative dei "macelli", in quanto la deroga prevista dall'art. 4, par. 4, regolamento CE n. 1099/2009 per la macellazione rituale è circoscritta alle modalità di uccisione dell'animale e non al luogo ove la stessa può avvenire. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini dell'esclusione del reato, non assume rilievo neppure il consumo domestico privato delle carni in tal modo ottenute, in quanto tale finalità consente solo di derogare alla disciplina sulla repressione della macellazione clandestina di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/05/2024)