(massima n. 1)
Integra il delitto di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., il compimento di atti di autoerotismo in un sito aperto o esposto al pubblico (nella specie nell'abitacolo di un'auto in sosta nei pressi di una spiaggia), in cui, in base ad un'attendibile valutazione statistica, vi sia la significativa probabilitą della presenza di pił soggetti minorenni, senza che degli stessi sia richiesta l'effettiva presenza.