(massima n. 1)
In tema di delitti contro il patrimonio culturale, il requisito della "culturalitą" del bene, formante oggetto delle condotte di cui all'art. 518-duodecies cod. pen., costituisce un elemento normativo della fattispecie, il cui accertamento, nel caso di beni di proprietą dello Stato o di enti territoriali di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non richiedenti un provvedimento amministrativo che li qualifichi tali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito e, pertanto, sindacabile in sede di legittimitą nei limiti indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. (