(massima n. 1)
Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, essendo posto a tutela dell'ordine economico, si configura anche nel caso in cui la merce recante le anzidette caratteristiche sia messa a disposizione di soggetti intermedi tra produttore e consumatore finale, posto che non v'č ragione di ritenere che gli stessi non siano compresi nel novero dei soggetti tutelati.