(massima n. 1)
Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), legge 30 aprile 1962, n. 283, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dą luogo al delitto previsto dall'art. 516 cod. pen., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata.