(massima n. 1)
Il delitto di frode in commercio, incriminando la consegna all'acquirente di un aliud pro alio o di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, tutela la lealtą e la correttezza negli scambi commerciali, ma non la liceitą del commercio del prodotto destinato alla vendita. Con la precisazione, appunto, che la frode in commercio č da ritenersi integrata quando il bene venduto sia immesso nel mercato con caratteristiche diverse per origine, provenienza, qualitą o quantitą da quanto oggetto di pattuizione tra acquirente e cedente.