(massima n. 1)
In tema di responsabilitā penale per frode in commercio, ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 515 cod. pen., č necessaria una motivazione adeguata sulla sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie. La mancanza di una tale motivazione implicita o esplicita comporta l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione.