Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32260 del 10 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'uso di una locuzione "tipo Parma", nell'ambito della vendita di prosciutto crudo, costituisca quell'inganno decettivo nei confronti dell'acquirente, necessario e sufficiente ai fini della sussistenza del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 517-bis c.p., e ciò a prescindere dal fatto che il cliente abbia o meno chiesto la DOP. La Suprema Corte ha infatti ricordato che il bene giuridico in questione è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; con la conseguenza che per il perfezionamento del reato non è necessaria l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina.

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