(massima n. 1)
L'uso di una locuzione "tipo Parma", nell'ambito della vendita di prosciutto crudo, costituisca quell'inganno decettivo nei confronti dell'acquirente, necessario e sufficiente ai fini della sussistenza del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 517-bis c.p., e ciò a prescindere dal fatto che il cliente abbia o meno chiesto la DOP. La Suprema Corte ha infatti ricordato che il bene giuridico in questione è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; con la conseguenza che per il perfezionamento del reato non è necessaria l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina.