(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui all'imputato sia addebitato il reato di trasferimento fraudolento di valori che sia addotto anche quale giustificazione della contestuale sussistenza del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice č tenuto a motivare in modo particolare la decisione se, disposta l'assoluzione per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., ritiene comunque sussistente quello di evasione fiscale.