Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28556 del 23 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 L'art. 512-bis c.p. è, a talune circostanze, da considerarsi astrattamente assorbibile dal reato di cui all'art. 648-bis c.p. Ciò può avvenire grazie al fatto che il riciclaggio, in quanto reato a forma libera, può manifestarsi anche per formazione progressiva, inclusiva di una pluralità di distinti atti, realizzati anche a distanza di tempo ma orientati all'obbiettivo comune costituito dall'occultamento della provenienza delittuosa del denaro o dei beni di origine illecita. Ove la fittizia intestazione di beni costituisca un segmento della più complessa ed articolata condotta di riciclaggio, in forza della clausola di riserva prevista dall'art.512 bis c.p., essa non può essere sanzionata autonomamente. È incontestabile, infatti, che per la varietà delle modalità con cui il reato di riciclaggio può essere realizzato, esso possa anche includere il reato di trasferimento fraudolento di valori. In tal caso, in forza della clausola di sussidiarietà che costituisce l'incipit della norma ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), il fatto non può essere punito, come nel caso in cui una unica condotta di riciclaggio è stata realizzata attraverso il compimento di più passaggi. Viceversa, può essere autonomamente punito il fatto che non costituisce più grave reato poiché autonomo rispetto all'operazione che ne è stata lo strumento di esecuzione. Ed è anche autonomo rispetto al riciclaggio cui è finalizzato, laddove non vi sia identità temporale (bensì successione) né identità materiale.  

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