Cassazione penale Sez. II sentenza n. 41160 del 25 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori il trasferimento di somme di denaro al terzo concorrente, finalizzato a consentire a quest'ultimo di acquistare dall'amministratore giudiziario i beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale sottratti alla disponibilitā del proposto, posto che con tale interposizione si intende eludere la disposizione di cui all'art. 48, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impedisce di vendere al proposto o a colui che ne risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura i beni mobili oggetto di confisca. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che scopo della normativa antimafia č quello di evitare che i beni confiscati siano acquistati, anche per interposta persona, dal proposto e dagli altri "soggetti esclusi", indicati all'art. 48, comma 5, sesto periodo, d.lgs. citato).

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