(massima n. 1)
Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori il trasferimento di somme di denaro al terzo concorrente, finalizzato a consentire a quest'ultimo di acquistare dall'amministratore giudiziario i beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale sottratti alla disponibilitā del proposto, posto che con tale interposizione si intende eludere la disposizione di cui all'art. 48, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impedisce di vendere al proposto o a colui che ne risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura i beni mobili oggetto di confisca. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che scopo della normativa antimafia č quello di evitare che i beni confiscati siano acquistati, anche per interposta persona, dal proposto e dagli altri "soggetti esclusi", indicati all'art. 48, comma 5, sesto periodo, d.lgs. citato).