(massima n. 1)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma costituisce una fattispecie a forma libera che si realizza con l'attribuzione fittizia della titolaritą o della disponibilitą di denaro o di altro bene o utilitą, sicché colui che di tali "res" si renda fittiziamente titolare, con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso con il soggetto resosi autore della fittizia attribuzione, in quanto contribuisce alla lesione dell'interesse tutelato dalla norma con la sua condotta cosciente e volontaria.