Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12732 del 26 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma costituisce una fattispecie a forma libera che si realizza con l'attribuzione fittizia della titolaritą o della disponibilitą di denaro o di altro bene o utilitą, sicché colui che di tali "res" si renda fittiziamente titolare, con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso con il soggetto resosi autore della fittizia attribuzione, in quanto contribuisce alla lesione dell'interesse tutelato dalla norma con la sua condotta cosciente e volontaria.

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