(massima n. 1)
In tema di possesso e fabbricazione di documento di identificazione falso, perché ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 497-bis cod. pen. occorre che oggetto materiale del reato sia un documento di identificazione falso, valido per l'espatrio e non anche la sua fotocopia utilizzata proprio come tale e non in guisa da voler sembrare un originale o averne l'apparenza.