Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18948 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione contrattuale, l'accertamento della volontā delle parti relativo al termine essenziale si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito. Il termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. č rilevante per l'adempimento e non condiziona l'efficacia del contratto stesso. Tale interpretazione, se coerente con il dato testuale e plausibile, non č censurabile in sede di legittimitā.

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