(massima n. 1)
In tema di delitti contro la fede pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2023, non integra il delitto di cui all'art. 495, cod. pen. la condotta dell'imputato che, senza essere stato destinatario degli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., renda false dichiarazioni sulle proprie qualitą personali elencate nell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'imputato, prima dell'interrogatorio, aveva reso false dichiarazioni in ordine alla sua incensuratezza).