(massima n. 1)
In tema di false attestazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità ex art. 495 cod. pen., non può trovare applicazione il principio "nemo tenetur se detegere", invocato da chi, a seguito di mero controllo da parte della polizia giudiziaria, abbia dichiarato il falso temendo, in caso di attestazione delle reali generalità, l'autoincriminazione ex art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 o altre conseguenze negative come l'espulsione, posto che il predetto principio opera solo nell'ambito di procedimenti sanzionatori, amministrativi o penali, già iniziati, e ha valenza recessiva rispetto al generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (Vedi Corte cost. n. 111 del 2023).