Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40167 del 24 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta tesa a indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui identità o attribuendosi un falso nome, stato o qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. Tale condotta può concorrere formalmente con il reato di truffa qualora sia finalizzata a ottenere un indebito vantaggio patrimoniale con conseguente danno per il soggetto ingannato. Nel caso in cui un istituto bancario, ingannato sulla identità di un soggetto, apra un conto corrente e accetti l'accredito di una somma di denaro, la banca può ritenersi parte offesa dal reato di truffa se patisce un pregiudizio economico derivante dall'accredito. Pertanto, l'istituto bancario è legittimato a proporre querela per il reato di truffa subito.

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