(massima n. 1)
Non č applicabile l'esimente di cui allart. 649 c.p. (fatti commessi in danno di congiunti) al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito oggi previsto dall'art. 493-ter c.p., nell' ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo pił o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 c.p., concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.