(massima n. 1)
La nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'art. 483 cod. pen., racchiude un'ampia estensione tipologica di scritti, ricomprendendo anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato nell'esercizio delle loro funzioni che, seppur redatti per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, abbiano comunque attitudine ad assumere rilevanza giuridica e un valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. E la falsa attestazione contenuta nella certificazione unica incide direttamente sul conseguente atto dell'amministrazione finanziaria (connesso alla determinazione delle imposte) che, pur formato per uno scopo diverso da quello di conferire pubblica fede alle attestazioni del privato, assume comunque rilevanza giuridica nel rapporto pubblicistico che lega l'amministrazione finanziaria e il contribuente, acquisendo, attraverso l'attestazione stessa, un valore probatorio interno alla pubblica amministrazione.