(massima n. 1)
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva. Il delitto di falsitā ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato č stata trasfusa, sia destinato a provare la veritā dei fatti attestati e, cioč, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione č stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. In caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, č configurabile il delitto di falsitā ideologica commesso da privato, non trovando applicazione il principio processuale del nemo tenetur se detegere, trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicitā di quanto ivi attestato.