(massima n. 1)
In presenza di una condotta del professionista che non rispetti il dovere di diligenza richiesto ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., può configurarsi l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, giustificando la risoluzione del contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 1455 c.c. Il fatto che manchi la prova del nesso causale tra la condotta negligente e un danno concreto non interferisce con l'obbligo di restituzione del compenso ricevuto in applicazione retroattiva dell'art. 1458 c.c.