(massima n. 1)
La valutazione della gravitą dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce una questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Tale valutazione, se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, risulta insindacabile in sede di legittimitą.