(massima n. 1)
La valutazione della gravitā dell'inadempimento contrattuale ai fini della risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c., č una questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Tale valutazione, se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, risulta insindacabile in sede di legittimitā.