Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15812 del 13 giugno 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione della gravitā dell'inadempimento contrattuale ai fini della risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c., č una questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Tale valutazione, se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, risulta insindacabile in sede di legittimitā.

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