Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13959 del 26 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto preliminare, la regolarizzazione delle evidenze catastali č elemento essenziale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di stipulare, costituendo la dichiarazione di conformitā catastale requisito di validitā del contratto definitivo, per l'effetto non valutabile di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; si giustifica cosė il recesso del promissario acquirente. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza che aveva valutato di scarsa importanza l'inadempimento del promittente venditore, il quale non aveva provveduto alla regolarizzazione delle evidenze catastali nonostante i solleciti ricevuti, pregiudicando la possibilitā per la controparte di ottenere il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'immobile).

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