(massima n. 1)
In tema di contratti preliminari di compravendita immobiliare, l'insanabilità di difformità edilizie che costituiscono abuso edilizio non dichiarato e non conosciuto dal promissario acquirente può giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore. Tale insanabilità può derivare dalla mancata ottemperanza alle condizioni indicate nel permesso edilizio ottenuto in sanatoria, anche laddove l'autorizzazione sia scaduta senza che le opere necessarie siano state realizzate.