(massima n. 1)
Il mancato adempimento entro un termine essenziale non dā luogo a risoluzione del contratto, se l'inadempimento non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine, spettando a chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non č stato reso possibile.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del promittente venditore di risoluzione di diritto del contratto preliminare perché la mancata stipula del definitivo nel termine essenziale era dipesa dall'inadempimento della stessa parte all'obbligazione di presentare presso i competenti uffici il piano di lottizzazione necessario per poter procedere al frazionamento del lotto promesso in vendita).