(massima n. 1)
In presenza di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., la parte adempiente, a fronte dell'inadempimento dell'altra, può alternativamente: recedere dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta o pretendendone il doppio, con effetto estintivo degli obblighi contrattuali e risarcitori; oppure chiedere la risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e il risarcimento dei danni, da provare secondo l'art. 1223 c.c. I due rimedi sono alternativi e non cumulabili.