Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30636 del 28 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., la parte adempiente, a fronte dell'inadempimento dell'altra, può alternativamente: recedere dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta o pretendendone il doppio, con effetto estintivo degli obblighi contrattuali e risarcitori; oppure chiedere la risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e il risarcimento dei danni, da provare secondo l'art. 1223 c.c. I due rimedi sono alternativi e non cumulabili.

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