(massima n. 1)
In materia di responsabilitā contrattuale, la valutazione della gravitā dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., costituisce una questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui decisione non č censurabile in sede di legittimitā se non per vizio di motivazione.